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L’incredibile norma del decreto semplificazioni che esenta i funzionari pubblici dalla responsabilità amministrativa per colpa grave

Il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, meglio noto come “decreto semplificazioni”,
prevede all’art. 21 l’esenzione da responsabilità amministrativa per i funzionari
pubblici che cagionano danno all’Amministrazione a seguito di loro provvedimenti
anche se gravemente colposi. Sono tali i provvedimenti caratterizzati da grave
“negligenza, imprudenza ed imperizia nonché grave inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline” . Rimane dunque la sola responsabilità per dolo
mentre quella per colpa viene espunta dal nostro ordinamento.
La nuova disciplina, che avrà efficacia per un anno, è stata giustificata dal Governo
per evitare che i funzionari pubblici non adottino provvedimenti per “paura della
firma” cioè quel timore diffuso di azioni giudiziarie nei loro confronti con richiesta di
risarcimento danni. La “paura della firma”, detta anche “burocrazia difensiva” è un
fenomeno che, come si dirà, non è comunque ammissibile, ma intanto blocca l’azione
dei funzionari e con essa i procedimenti amministrativi loro affidati. Tali procedimenti
invece, se portati avanti, avrebbero effetti favorevoli rilevanti per il pubblico interesse
e spesso sono di ingente valore economico (appalti, progettazioni, lavori pubblici,
grandi forniture o servizi, ecc.).
Il Governo, nella medesima norma, ha invece lasciato inalterata la responsabilità
amministrativa per colpa grave ma solo per il caso di inerzia od omissione. Dunque,
rimane la responsabilità per i fatti omissivi mentre viene tolta per quelli commissivi.
La norma di cui all’art. 21 appare palesemente incostituzionale oltre che irragionevole
e dannosa per i seguenti motivi.
1) Irragionevolezza e dannosità della norma
Prima del decreto il funzionario pubblico – tale intendiamo l’amministratore di ente
pubblico, il dirigente e chiunque abbia un rapporto di servizio con l’Amministrazione
pubblica a prescindere dalla qualifica, – rispondeva del suo operato per dolo o colpa
grave (Legge Prodi n. 20/1994 art. 1) laddove per colpa grave s’intende, così come
chiarito in modo costante dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, “una sprezzante
trascuratezza dei doveri professionali resa palese da un comportamento improntato
alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dei
diritti e degli interessi da difendere ivi compresi quelli dell’ente di appartenenza”
Ora, per effetto del decreto, il funzionario pubblico sarà esente da tale responsabilità
nonostante la sua azione abbia i descritti connotati di grave ed imperdonabile
colpevolezza. Egli potrà firmare qualsiasi atto con la prospettiva di non essere
sottoposto ad alcuna azione per danno erariale e conseguente risarcimento.
La norma è irragionevole perché se è vero che da una parte rimuove la paura della
firma, dall’altra introduce il principio opposto e più deleterio della irresponsabilità
della firma, cioè la mancanza di assunzione di responsabilità per gli effetti del
provvedimento.
Il che è deplorevole perché i provvedimenti amministrativi, se non adottati con
prudenza, diligenza e perizia possono creare effetti dannosissimi per la società e i
cittadini che ne sono destinatari. Si pensi, per esempio, ad un appalto con prezzi
abnormi o prestazioni incongrue e ciò non per dolo ma per negligenza di chi li ha istruiti
od aggiudicati; si pensi ad opere pubbliche mal progettate o deliberate senza che
apportino alcun beneficio ma anzi solo spreco ed inutilità; e così oltre per tutte le vaste
materie, spesso con imputazioni di spesa milionaria, di cui si occupa la Pubblica
Amministrazione.
2) Incostituzionalità della norma
La norma è anche palesemente incostituzionale perché contrasta con l’art. 97 della
Costituzione il quale dispone che i pubblici uffici, e perciò soggettivamente i loro
funzionari, garantiscono il “buon andamento” dell’Amministrazione. Tale buon
andamento è sicuramente pregiudicato se i funzionari sono legittimati a non assumersi
alcuna responsabilità per gli atti che sottoscrivono e perciò agire con negligenza,
imprudenza od imperizia.
Si tenga presente, fra l’altro, che i provvedimenti ammnistrativi sono atti con i quali i
funzionari esercitano il potere pubblico (c.d.: esecutivo od amministrativo) che viene
loro conferito dalla legge per incidere, anche unilateralmente, su diritti ed interessi
di soggetti terzi (assunzioni, concessioni, autorizzazioni, divieti, ecc.), e, più in
generale , sull’interesse pubblico che è lo scopo di ogni provvedimento (urbanistica,
trasporti, ambiente, igiene e sanità, istruzione , ecc. ecc.). Sotto questo profilo la norma
è incostituzionale perché in contrasto con l’art. 28 della Costituzione il quale ,
disponendo che i funzionari ed i dipendenti pubblici sono “direttamente responsabili
per gli atti da loro compiuti” pretende invece la piena responsabilità degli stessi e non
ammette sconsiderate esenzioni.
3) Altre considerazioni
La lista di ulteriori argomentazioni contro la novità legislativa qui in esame è piuttosto
lunga per cui se ne dovrà fare sintesi.
3.1) Ingiustificatezza delle qualifiche e delle retribuzioni
Non si vede come possano continuare ad essere giustificate qualifiche e retribuzioni di
amministratori o dirigenti pubblici se questi sono esentati dalla responsabilità
amministrativa colposa. Sia le qualifiche che le retribuzioni sono infatti proporzionate
alla responsabilità che ne deriva. Riducendosi questa non possono che ridursi anche
quelle.
3.2) la paura della firma e la c.d. “burocrazia difensiva”
Il fenomeno della paura della firma, che porta alla c.d. “burocrazia difensiva esiste ed
è piuttosto diffuso. Esso può essere contrastato, fra l’altro, migliorando l’attività e la
professionalità dei magistrati inquirenti che troppe volte svolgono l’azione giudiziaria
senza che gli esiti delle inchieste diano poi ragione della necessità di tale intervento.
Le statistiche al riguardo, specie in materia di abuso d’ufficio, sono significative ed i
funzionari hanno ragione di lamentarsi.
3.3) Doveri del funzionario
Si può ritenere che il funzionario non debba comunque essere giustificato per la “paura
delle firma”. Infatti egli pospone l’interesse pubblico che deve perseguire all’interesse
personale di non correre rischi di azione giudiziaria. Piuttosto egli deve istruire al
meglio i propri provvedimenti , blindarli sotto il profilo della motivazione e così andare
avanti.
Sul punto si veda mio precedente articolo https://www.dirittoepersona.it/labusodufficio-il-danno-erariale-ed-il-problema-della-burocrazia-difensiva/
3.4) necessità di diversa scelta legislativa
3.4.1) Il Governo-Legislatore anziché introdurre questo esonero dalla responsabilità
amministrativa colposa avrebbe potuto agire diversamente dando chiara esplicitazione
di cosa si deve intendere in sede giudiziaria per “colpa grave” così come avviene nella
legge sulla responsabilità civile dei magistrati dove l’azione di rivalsa è limitata a casi
tassativi (es.: emissione di una sentenza di condanna per un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento- art. 2 legge n. 117/88 sulla
responsabilità civile dei magistrati). In questo modo sarebbe stata ridotta la eccessiva
discrezionalità dell’inquirente o del giudicante nell’affermare l’esistenza o meno di tale
presupposto.
3.4.2) Il Governo-Legislatore avrebbe anche potuto porre un tetto alla responsabilità
patrimoniale del funzionario che in caso di colpa grave risponde illimitatamente con
tutto il suo patrimonio al contrario di quanto accade per i magistrati che rispondono,
anche per i casi più gravi, con una sanzione, peraltro risibile, pari nel massimo a sei
mesi di retribuzione netta (ancora legge 117/88). Anche per i medici è stato
introdotto un tetto massimo, fino al triplo della retribuzione lorda di un anno (
legge Gelli–Bianco n. 24 del 9.3.2017 sulla responsabilità medica).
Va pure detto che il funzionario pubblico il quale prima del decreto era al primo posto
per esposizione al rischio di rivalsa nei suoi confronti perché ne rispondeva
illimitatamente con tutto il suo patrimonio, ora passa all’ultimo rispetto a
magistrati, medici ed altre categorie professionali, non dovendo più rispondere per le
sue azioni colpose. Insomma si è passati da un eccesso all’eccesso opposto: da
responsabilità illimitata a nessuna responsabilità.
3.5) Temporaneità della esenzione di responsabilità
Il Governo ha dichiarato che la scelta di rendere efficace per un anno la norma qui
contestata è stata giustificata dalla necessità di rimuovere la burocrazia difensiva. Se
questo era l’intento, che giustificazione ha il limite temporale di un anno ? E a cosa
serve un anno se le problematiche connesse a tale fenomeno non vengono risolte in
modo serio e definitivo sicché dopo un anno il fenomeno torna tal quale era prima del
decreto ? Possono ammettersi sperimentazioni temporali su questo tipo di scelte così
delicate ? Oppure c’è dietro un intento di rendere permanente la norma se nessuno si
oppone ?
3.6) L’omissione e l’inerzia
Il decreto mantiene la responsabilità per colpa grave per l’omissione e l’inerzia del
pubblico funzionario così implicitamente stabilendo che i fatti omissivi sono più
pericolosi di quelli commissivi. In nessuna branca del diritto questo è riscontrabile
perché il danno può essere ben più grave per un fatto commissivo che non per uno
omissivo. Si rischia, in altri termini, che un dirigente che adotta un provvedimento che
crea danni per milioni di euro non sia perseguito rispetto ad un altro che, per omissione
od inerzia, cagioni danno erariale per pochi spiccioli. Francamente qui siamo alla
schizofrenia legislativa.
4) Conclusione
Anche questa volta il legislatore ha cercato di risolvere i problemi della Pubblica
Amministrazione attraverso scorciatoie ma senza affrontare adeguatamente il tema
della burocrazia difensiva. E’ successo altre volte anche in altri ambiti : abolizione
della prescrizione penale e “fine processo mai” anziché risolvere in modo permanente
il nodo dei tempi irragionevoli del processo; aumenti costanti di sanzioni penali fino
quasi alla tirannia penale per esigenze di adulazione popolare ma senza alcun effetto
concreto riscontrabile; decreti sicurezza (recte: decreti Salvini) senza che siano risolti
i veri problemi dell’immigrazione anzi aggravandoli. E così oltre.
Ma ciò che è più grave è che uno dei tre poteri dello Stato, quello amministrativo,
per effetto di tale norma diventa ulteriormente inaffidabile data la legittimazione
della irresponsabilità erariale di chi lo esercita nei vari livelli in cui esso si
articola. Sono tempi molto duri per la legislazione italiana ed anche il problema
qui discusso ne è prova evidente.

Verona, 18 ottobre 2020
Avv. Ernesto Mancini


vaccinazione anticovid

La vaccinazione anticovid e la Costituzione

In questi giorni nei talk show televisivi e sui social network si assiste spesso a dibattiti
sulla questione se debba rendersi o meno “obbligatoria” la vaccinazione anticovid
quando sarà disponibile.
E’ prevedibile che anche successivamente tale questione sarà sempre più al centro delle
discussioni ed ognuno dirà la sua non sempre adeguatamente informato. Si
costruiranno così ore ed ore di dibattito mediatico nelle quali la confusione potrebbe
imperare sovrana specie in quei programmi televisivi, e non sono pochi, che non
brillano per serietà ed approfondimento dei temi mentre privilegiano litigiosità e
clamore.
I Novax non vedono l’ora di tornare al centro dell’attenzione anche per questa ghiotta
occasione.
I primi sondaggi demoscopici segnalano che c’è una forte presenza nella popolazione
di persone orientate a non vaccinarsi. Probabilmente per paura, per sfiducia nel
vaccino , per cautela in attesa di vedere cosa succede agli altri o, addirittura, per
negazionismo della malattia.
Va detto che la questione, come tante altre del resto, è stata già risolta dai nostri Padri
Costituenti i quali, all’art. 32 secondo comma della Costituzione, stabilirono che
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana” .
I Costituenti furono chiarissimi: uno Stato di Diritto non può tollerare la coazione al
trattamento sanitario perché sarebbe una grave violazione del diritto di ciascuno alla
propria corporeità . Tuttavia, se le cose si mettono male per l’intera comunità, può
intervenire il legislatore ad imporre il trattamento sanitario tutelando l’interesse
superiore alla protezione della stessa comunità.
In altri termini, ponderando i due interessi in gioco, quello del singolo a non vaccinarsi
e quello della comunità ad essere protetta, non c’è dubbio che questo prevale su quello.
Dunque, essendo la vaccinazione un trattamento sanitario, solo per legge se ne potrà
ordinare l’obbligatorietà. Si deve trattare di legge ordinaria, anche d’urgenza con lo
strumento del decreto-legge, e non certo di d.p.c.m. od ordinanze ministeriali o
regionali cioè di atti amministrativi.
Se così stanno le cose è opportuno che il Governo prepari per tempo efficaci
campagne di informazione scientifica con metodo divulgativo che raccomandino
a quante più persone possibile di vaccinarsi volontariamente.
All’imposizione per legge si dovrebbe arrivare solo come extrema ratio se una
eccesiva parte della popolazione facesse obiezione al vaccino così mettendo in pericolo
la salute propria e , per la possibile contagiosità, quella degli altri. Gli obbiettori
favorirebbero il permanere nel tempo di una pandemia che , senza diffusa
vaccinazione, difficilmente cesserà per sempre .
Non sarà facile prevedere la sanzione per i novax: sanzione penale, sanzione
amministrativa e pecuniaria, coazione fisica ? Quest’ultima meno probabile perché
potrebbe violare il principio , anche quello fissato dai nostri padri costituenti, della
libertà di scelta e della dignità della persona umana. Ma una sanzione ci sarà perché
non vi è obbligo se non c’è sanzione per l’inadempimento.
Meglio non arrivare a questi estremi e sperare che la maggior parte delle persone si
convincano del vaccino per la salute propria e per quella degli altri.
Vi è da considerare infine che mentre alcune malattie come la polio avevano effetti
devastanti sulla persona, la pandemia da Covid 19 colpisce la persona ma anche
l’economia e l’equilibrio sociale di intere nazioni con gravi effetti sui diritti e le
libertà (diritto al lavoro, libertà di movimento, di riunione, di impresa, ecc. ecc.) .
Per quanto mi riguarda sono già ultra convinto per la vaccinazione ma ciò che mi
auguro per i prossimi giorni è che anche il dibattito su questa delicata materia non
finisca in gazzarra. Il faro per orientarsi , come dicevo, c’è già ed è l’art. 32 secondo
comma della Costituzione.

Verona, 22.11.2020
Ernesto Mancini