Archives: Dicembre 30, 2020

Il debito sanitario della Regione Calabria ed una norma di favore (fin troppo) nella legge di bilancio 2021

Nella legge di Bilancio 2021 che sta per essere approvata dal Parlamento è stato inserito un emendamento che consente alla Regione Calabria di accendere un mutuo trentennale per ripianare i debiti pregressi. Ne potrebbe conseguire la cessazione della gestione commissariale ma ciò può considerarsi ingiusto nei confronti di tutte le altre otto regioni a suo tempo commissariate le quali  uscirono da tale gestione virtuosamente senza ricorrere a mutui che erano vietati dalla legge sul commissariamento

Debiti Eliminati del 70% - Studio Legale Fassari, Ragazzi, Ferrante

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Inclusione e coesione sociale in una regione solidale

Le migrazioni sono inequivocabilmente tra i fenomeni mondiali, sociali ed economici più dibattuti, soprattutto nel mondo occidentale. L’agorà contemporanea che si pronuncia su un argomento così importante per le vite di una moltitudine di donne, di uomini e di minori d’età rischia di restare intrappolata nelle narrazioni disinformate, scomposte, aggressive, ancorate alle interpretazioni superficialmente emergenziali e securitarie o, nel migliore dei casi, umanitaristiche e assistenzialistiche.

La questione migratoria, come riscontrabile in una letteratura consolidata, ha invece un retroterra storico, giuridico, antropologico, politico ed economico plurisecolare; basterebbe questo per non liquidare come “emergenziale” l’attitudine millenaria degli esseri umani di utilizzare la propria mobilità come fattore di libertà negative (liberi dalla fame, dalle guerre, dalle catastrofi ambientali, dai regimi dispotici) e di libertà positive (liberi di scegliere, di muoversi, di cercare un nuovo progetto di vita e di ricongiungersi.

Diamo uno sguardo sintetico ai dati: nel 2019, attesa la caratterizzazione globale delle migrazioni, sono stati circa 272 milioni i migranti internazionali, il 3,5% della popolazione mondiale. A ospitarne il maggior numero è l’Europa (89,2 milioni), seguita nell’ordine dall’Asia (77,5 milioni), dall’America (quasi 70 milioni), dall’Africa (26,3 milioni) e dall’Oceania. In Italia i soggiornanti non U.E. sono 3.615.826, in Calabria poco più di 50.647. [1]

L’andamento della mobilità internazionale è in constante aumento, mentre alle nostre latitudini regionali si registra una tendenza demografica in contrazione, probabile frutto della perdurante marginalità socio-economica della regione e delle assenze di chances che hanno allontanato anche una consistente parte delle giovani generazioni locali, costrette ad una mobilità “necessaria”.

Nonostante il recente calo di presenze “straniere” negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un dato fenomenico sempre più “strutturato e strutturante”.

Strutturato perchè l’esperienza migratoria è diventata nel corso di questi anni un progetto di radicamento (un probabile non ritorno nei paesi di origine) e di insediamento territoriale. Strutturante perché la nuova collocazione si fa funzione di un meccanismo di trasformazione sociale e istituzionale del paese che accoglie. La prima evidenza di questa nuova realtà sociale è la domanda e l’offerta di welfare che gli individui e le famiglie rivolgono alle istituzioni e alle organizzazioni territoriali. Da una parte una domanda di welfare generativo, non subordinato a mere pratiche di sostentamento, diretta ad esempio al ripopolamento di borghi sottoposti a progressivo abbandono e alla conseguente ripresa di prestazioni essenziali in determinati contesti (si pensi al caso dei servizi educativi per l’infanzia nelle aree rurali). Altrettanto avviene quando aumentano gli iscritti negli istituti scolastici regionali (sono circa 12.000 i giovani presenti in tutti gli ordini e gradi del mondo dell’istruzione regionale) oppure quando si potenziano, grazie alle domande di alfabetizzazione, i centri professionali per l’istruzione e l’apprendimento nelle aree urbane. Dall’altra, l’offerta di lavoro nei servizi di cura nonché in vari settori dell’economia, come le filiere agroalimentari, zootecniche, edili o della ristorazione.

E’ un fatto consolidato il progressivo e irrinunciabile contributo che i nuovi residenti apportano, tramite la fiscalità generale, alle casse dello Stato e al suo sistema previdenziale eppure assistiamo, alle volte increduli, al pensiero escludente (respingente) di chi vede nei nuovi arrivati solo “utili invasori” (Ambrosini, 2005) o del pensiero dominante che parla di lavoratori “wanted, but not welcome” (richiesti, ma non benvenuti, Zolberg, 1987).

Quando parliamo di evidenza o di fatto sociale consolidato, ci riferiamo non solo ai rapporti pubblicati dalla Banca d’Italia, dal sistema camerale, dall’INPS e da altri numerosi istituti di ricerca, ma anche ai vantaggi che sono sotto  gli occhi di tutti: l’indispensabilità di un riequilibrio demografico, oramai  destinato al progressivo declino; l’impegno e l’occupazione di molti giovani professionisti “autoctoni”, il famoso capitale sociale, nella rete dei servizi di accoglienza e di inclusione; l’impiego di donne e uomini in quei lavori che sciaguratamente riteniamo dirty, dangerous and demeaning (sporchi, pericolosi e umilianti), accusando poi i migranti di averceli sottratti.

Alla luce di questa semplice, e non semplificatoria, riflessione, ci si deve chiedere cosa si può fare per non cadere nella trappola della paura dei “diversi” da noi, o nel rifiuto degli irrinunciabili processi di integrazione, che non possono essere unidirezionali. Per intenderci o l’integrazione è reciproca o non è. Il rischio è di promuovere esclusivamente modelli di tipo assimilazionista, imponendo sulla carta i doveri della “civic integration” e nel mondo reale i disvalori della diseguaglianza sociale ed economica, della discriminazione e della marginalità, come fatto ineluttabile che già attanaglia una parte sociale rilevante della nostra regione.

La Commissione europea presentando a Settembre 2020 il nuovo patto per le migrazioni e l’asilo sembrava aver aperto uno spiraglio ad una riforma sostanziale del cosiddetto regolamento “Dublino”, la norma europea che obbliga il richiedente asilo a presentare la relativa domanda solo nel paese di primo ingresso.

Sono molti gli osservatori che, al contrario delle aspettative, registrano una profonda delusione, salvo qualche eccezione nei criteri che consolidano i ricongiungimenti familiari: nulla cambia nella sostanza, se non un peggioramento burocratico internazionale a carico dei richiedenti asilo, sotteso al governo selettivo della mobilità nonché ulteriori purgatori di contenimento (Moria docet). Se a questo aggiungiamo che la proposta del nuovo patto manca di una vera visione di solidarietà comunitaria, lasciando agli stati membri ampi margini di discrezionalità sulla efficace ricollocazione dei migranti, il cammino verso l’effettiva applicazione dello “ius migrandi” si complica inevitabilmente.

Dunque, le migrazioni del futuro rischiano di non essere “fortunate” in Europa, e la conseguenza è che anche in Italia si possa assistere a uno stallo delle politiche migratorie inclusive già ampiamente bersagliate da una produzione legislativa segnata da innumerevoli contraddizioni giuridiche e disomogeneità procedurali.

In un quadro geopolitico complesso, oltre ogni congiuntura di emergenza sanitaria in corso, anche nella nostra regione resta ancora irrisolta la domanda del “che fare?”.

La Calabria in realtà, tra luci e ombre, si è distinta per aver costruito una rete diffusa di accoglienza in centinaia di comuni, sia a favore dei giovani migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sia a supporto dei minori stranieri non accompagnati. Ogni esperienza territoriale ha rappresentato, ciascuna a suo modo, un esempio fattivo di integrazione, la sperimentazione in concreto del principio di sussidiarietà ed ha favorito un processo di investimento nel capitale sociale e una riattivazione dei welfare locali, altrimenti dimenticati da un processo di riforma ventennale mai sostanzialmente compiuto. La capillarità territoriale dei percorsi di accoglienza ha consentito a molte amministrazioni di dare attuazione alle procedure di coprogettazione con le organizzazioni non lucrative, attori che hanno liberato energie per sperimentare e realizzare, tra gli altri, una miriade di progetti creativi, di interventi di manutenzione del territorio, di rigenerazione urbana e abitativa.

Accanto al sistema di accoglienza si sono affiancati decine di programmi di formazione, di istruzione, di inclusione socio lavorativa, di housing sociale, di contrasto alle forme di sfruttamento dal caporalato e di sostegno alle vittime di tratta. Per salvaguardare e capitalizzare tutto ciò abbiamo bisogno di un sistema di governance, per sua natura condiviso e partecipato, che persegua apertamente una strategia di coesione sociale e un sistema di economia solidale, indispensabile all’affermazione di una nuova forma di convivenza interculturale fondata sul riconoscimento delle diversità e sulla partecipazione attiva di ogni suo abitante.

 

Renato Scordamaglia

(Agente di sviluppo)

[1] Dossier statistico immigrazione 2020


Loredana Lo Faro – Calabria Condivisa, una Rete per cambiare le sorti della Calabria

Intervista a Loredana Lo Faro, avvocata, rappresentante della nuova rete calabrese. Una Rete, una galassia di persone, eccellenze calabresi in diversi settori, dalle professioni alle arti, dalla pubblica amministrazione alle imprese, dalle politiche ambientali a quelle del welfare, dal giornalismo alla comunicazione. Persone che credono nel valore della condivisione di conoscenza e relazioni, di una visione della Calabria che possa cambiare solo passando dalla forza delle donne e degli uomini che la compongono. Senza aspettare altri, diventando forti perché insieme.


L’incredibile norma del decreto semplificazioni che esenta i funzionari pubblici dalla responsabilità amministrativa per colpa grave

Il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, meglio noto come “decreto semplificazioni”,
prevede all’art. 21 l’esenzione da responsabilità amministrativa per i funzionari
pubblici che cagionano danno all’Amministrazione a seguito di loro provvedimenti
anche se gravemente colposi. Sono tali i provvedimenti caratterizzati da grave
“negligenza, imprudenza ed imperizia nonché grave inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline” . Rimane dunque la sola responsabilità per dolo
mentre quella per colpa viene espunta dal nostro ordinamento.
La nuova disciplina, che avrà efficacia per un anno, è stata giustificata dal Governo
per evitare che i funzionari pubblici non adottino provvedimenti per “paura della
firma” cioè quel timore diffuso di azioni giudiziarie nei loro confronti con richiesta di
risarcimento danni. La “paura della firma”, detta anche “burocrazia difensiva” è un
fenomeno che, come si dirà, non è comunque ammissibile, ma intanto blocca l’azione
dei funzionari e con essa i procedimenti amministrativi loro affidati. Tali procedimenti
invece, se portati avanti, avrebbero effetti favorevoli rilevanti per il pubblico interesse
e spesso sono di ingente valore economico (appalti, progettazioni, lavori pubblici,
grandi forniture o servizi, ecc.).
Il Governo, nella medesima norma, ha invece lasciato inalterata la responsabilità
amministrativa per colpa grave ma solo per il caso di inerzia od omissione. Dunque,
rimane la responsabilità per i fatti omissivi mentre viene tolta per quelli commissivi.
La norma di cui all’art. 21 appare palesemente incostituzionale oltre che irragionevole
e dannosa per i seguenti motivi.
1) Irragionevolezza e dannosità della norma
Prima del decreto il funzionario pubblico – tale intendiamo l’amministratore di ente
pubblico, il dirigente e chiunque abbia un rapporto di servizio con l’Amministrazione
pubblica a prescindere dalla qualifica, – rispondeva del suo operato per dolo o colpa
grave (Legge Prodi n. 20/1994 art. 1) laddove per colpa grave s’intende, così come
chiarito in modo costante dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, “una sprezzante
trascuratezza dei doveri professionali resa palese da un comportamento improntato
alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dei
diritti e degli interessi da difendere ivi compresi quelli dell’ente di appartenenza”
Ora, per effetto del decreto, il funzionario pubblico sarà esente da tale responsabilità
nonostante la sua azione abbia i descritti connotati di grave ed imperdonabile
colpevolezza. Egli potrà firmare qualsiasi atto con la prospettiva di non essere
sottoposto ad alcuna azione per danno erariale e conseguente risarcimento.
La norma è irragionevole perché se è vero che da una parte rimuove la paura della
firma, dall’altra introduce il principio opposto e più deleterio della irresponsabilità
della firma, cioè la mancanza di assunzione di responsabilità per gli effetti del
provvedimento.
Il che è deplorevole perché i provvedimenti amministrativi, se non adottati con
prudenza, diligenza e perizia possono creare effetti dannosissimi per la società e i
cittadini che ne sono destinatari. Si pensi, per esempio, ad un appalto con prezzi
abnormi o prestazioni incongrue e ciò non per dolo ma per negligenza di chi li ha istruiti
od aggiudicati; si pensi ad opere pubbliche mal progettate o deliberate senza che
apportino alcun beneficio ma anzi solo spreco ed inutilità; e così oltre per tutte le vaste
materie, spesso con imputazioni di spesa milionaria, di cui si occupa la Pubblica
Amministrazione.
2) Incostituzionalità della norma
La norma è anche palesemente incostituzionale perché contrasta con l’art. 97 della
Costituzione il quale dispone che i pubblici uffici, e perciò soggettivamente i loro
funzionari, garantiscono il “buon andamento” dell’Amministrazione. Tale buon
andamento è sicuramente pregiudicato se i funzionari sono legittimati a non assumersi
alcuna responsabilità per gli atti che sottoscrivono e perciò agire con negligenza,
imprudenza od imperizia.
Si tenga presente, fra l’altro, che i provvedimenti ammnistrativi sono atti con i quali i
funzionari esercitano il potere pubblico (c.d.: esecutivo od amministrativo) che viene
loro conferito dalla legge per incidere, anche unilateralmente, su diritti ed interessi
di soggetti terzi (assunzioni, concessioni, autorizzazioni, divieti, ecc.), e, più in
generale , sull’interesse pubblico che è lo scopo di ogni provvedimento (urbanistica,
trasporti, ambiente, igiene e sanità, istruzione , ecc. ecc.). Sotto questo profilo la norma
è incostituzionale perché in contrasto con l’art. 28 della Costituzione il quale ,
disponendo che i funzionari ed i dipendenti pubblici sono “direttamente responsabili
per gli atti da loro compiuti” pretende invece la piena responsabilità degli stessi e non
ammette sconsiderate esenzioni.
3) Altre considerazioni
La lista di ulteriori argomentazioni contro la novità legislativa qui in esame è piuttosto
lunga per cui se ne dovrà fare sintesi.
3.1) Ingiustificatezza delle qualifiche e delle retribuzioni
Non si vede come possano continuare ad essere giustificate qualifiche e retribuzioni di
amministratori o dirigenti pubblici se questi sono esentati dalla responsabilità
amministrativa colposa. Sia le qualifiche che le retribuzioni sono infatti proporzionate
alla responsabilità che ne deriva. Riducendosi questa non possono che ridursi anche
quelle.
3.2) la paura della firma e la c.d. “burocrazia difensiva”
Il fenomeno della paura della firma, che porta alla c.d. “burocrazia difensiva esiste ed
è piuttosto diffuso. Esso può essere contrastato, fra l’altro, migliorando l’attività e la
professionalità dei magistrati inquirenti che troppe volte svolgono l’azione giudiziaria
senza che gli esiti delle inchieste diano poi ragione della necessità di tale intervento.
Le statistiche al riguardo, specie in materia di abuso d’ufficio, sono significative ed i
funzionari hanno ragione di lamentarsi.
3.3) Doveri del funzionario
Si può ritenere che il funzionario non debba comunque essere giustificato per la “paura
delle firma”. Infatti egli pospone l’interesse pubblico che deve perseguire all’interesse
personale di non correre rischi di azione giudiziaria. Piuttosto egli deve istruire al
meglio i propri provvedimenti , blindarli sotto il profilo della motivazione e così andare
avanti.
Sul punto si veda mio precedente articolo https://www.dirittoepersona.it/labusodufficio-il-danno-erariale-ed-il-problema-della-burocrazia-difensiva/
3.4) necessità di diversa scelta legislativa
3.4.1) Il Governo-Legislatore anziché introdurre questo esonero dalla responsabilità
amministrativa colposa avrebbe potuto agire diversamente dando chiara esplicitazione
di cosa si deve intendere in sede giudiziaria per “colpa grave” così come avviene nella
legge sulla responsabilità civile dei magistrati dove l’azione di rivalsa è limitata a casi
tassativi (es.: emissione di una sentenza di condanna per un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento- art. 2 legge n. 117/88 sulla
responsabilità civile dei magistrati). In questo modo sarebbe stata ridotta la eccessiva
discrezionalità dell’inquirente o del giudicante nell’affermare l’esistenza o meno di tale
presupposto.
3.4.2) Il Governo-Legislatore avrebbe anche potuto porre un tetto alla responsabilità
patrimoniale del funzionario che in caso di colpa grave risponde illimitatamente con
tutto il suo patrimonio al contrario di quanto accade per i magistrati che rispondono,
anche per i casi più gravi, con una sanzione, peraltro risibile, pari nel massimo a sei
mesi di retribuzione netta (ancora legge 117/88). Anche per i medici è stato
introdotto un tetto massimo, fino al triplo della retribuzione lorda di un anno (
legge Gelli–Bianco n. 24 del 9.3.2017 sulla responsabilità medica).
Va pure detto che il funzionario pubblico il quale prima del decreto era al primo posto
per esposizione al rischio di rivalsa nei suoi confronti perché ne rispondeva
illimitatamente con tutto il suo patrimonio, ora passa all’ultimo rispetto a
magistrati, medici ed altre categorie professionali, non dovendo più rispondere per le
sue azioni colpose. Insomma si è passati da un eccesso all’eccesso opposto: da
responsabilità illimitata a nessuna responsabilità.
3.5) Temporaneità della esenzione di responsabilità
Il Governo ha dichiarato che la scelta di rendere efficace per un anno la norma qui
contestata è stata giustificata dalla necessità di rimuovere la burocrazia difensiva. Se
questo era l’intento, che giustificazione ha il limite temporale di un anno ? E a cosa
serve un anno se le problematiche connesse a tale fenomeno non vengono risolte in
modo serio e definitivo sicché dopo un anno il fenomeno torna tal quale era prima del
decreto ? Possono ammettersi sperimentazioni temporali su questo tipo di scelte così
delicate ? Oppure c’è dietro un intento di rendere permanente la norma se nessuno si
oppone ?
3.6) L’omissione e l’inerzia
Il decreto mantiene la responsabilità per colpa grave per l’omissione e l’inerzia del
pubblico funzionario così implicitamente stabilendo che i fatti omissivi sono più
pericolosi di quelli commissivi. In nessuna branca del diritto questo è riscontrabile
perché il danno può essere ben più grave per un fatto commissivo che non per uno
omissivo. Si rischia, in altri termini, che un dirigente che adotta un provvedimento che
crea danni per milioni di euro non sia perseguito rispetto ad un altro che, per omissione
od inerzia, cagioni danno erariale per pochi spiccioli. Francamente qui siamo alla
schizofrenia legislativa.
4) Conclusione
Anche questa volta il legislatore ha cercato di risolvere i problemi della Pubblica
Amministrazione attraverso scorciatoie ma senza affrontare adeguatamente il tema
della burocrazia difensiva. E’ successo altre volte anche in altri ambiti : abolizione
della prescrizione penale e “fine processo mai” anziché risolvere in modo permanente
il nodo dei tempi irragionevoli del processo; aumenti costanti di sanzioni penali fino
quasi alla tirannia penale per esigenze di adulazione popolare ma senza alcun effetto
concreto riscontrabile; decreti sicurezza (recte: decreti Salvini) senza che siano risolti
i veri problemi dell’immigrazione anzi aggravandoli. E così oltre.
Ma ciò che è più grave è che uno dei tre poteri dello Stato, quello amministrativo,
per effetto di tale norma diventa ulteriormente inaffidabile data la legittimazione
della irresponsabilità erariale di chi lo esercita nei vari livelli in cui esso si
articola. Sono tempi molto duri per la legislazione italiana ed anche il problema
qui discusso ne è prova evidente.

Verona, 18 ottobre 2020
Avv. Ernesto Mancini


vaccinazione anticovid

La vaccinazione anticovid e la Costituzione

In questi giorni nei talk show televisivi e sui social network si assiste spesso a dibattiti
sulla questione se debba rendersi o meno “obbligatoria” la vaccinazione anticovid
quando sarà disponibile.
E’ prevedibile che anche successivamente tale questione sarà sempre più al centro delle
discussioni ed ognuno dirà la sua non sempre adeguatamente informato. Si
costruiranno così ore ed ore di dibattito mediatico nelle quali la confusione potrebbe
imperare sovrana specie in quei programmi televisivi, e non sono pochi, che non
brillano per serietà ed approfondimento dei temi mentre privilegiano litigiosità e
clamore.
I Novax non vedono l’ora di tornare al centro dell’attenzione anche per questa ghiotta
occasione.
I primi sondaggi demoscopici segnalano che c’è una forte presenza nella popolazione
di persone orientate a non vaccinarsi. Probabilmente per paura, per sfiducia nel
vaccino , per cautela in attesa di vedere cosa succede agli altri o, addirittura, per
negazionismo della malattia.
Va detto che la questione, come tante altre del resto, è stata già risolta dai nostri Padri
Costituenti i quali, all’art. 32 secondo comma della Costituzione, stabilirono che
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana” .
I Costituenti furono chiarissimi: uno Stato di Diritto non può tollerare la coazione al
trattamento sanitario perché sarebbe una grave violazione del diritto di ciascuno alla
propria corporeità . Tuttavia, se le cose si mettono male per l’intera comunità, può
intervenire il legislatore ad imporre il trattamento sanitario tutelando l’interesse
superiore alla protezione della stessa comunità.
In altri termini, ponderando i due interessi in gioco, quello del singolo a non vaccinarsi
e quello della comunità ad essere protetta, non c’è dubbio che questo prevale su quello.
Dunque, essendo la vaccinazione un trattamento sanitario, solo per legge se ne potrà
ordinare l’obbligatorietà. Si deve trattare di legge ordinaria, anche d’urgenza con lo
strumento del decreto-legge, e non certo di d.p.c.m. od ordinanze ministeriali o
regionali cioè di atti amministrativi.
Se così stanno le cose è opportuno che il Governo prepari per tempo efficaci
campagne di informazione scientifica con metodo divulgativo che raccomandino
a quante più persone possibile di vaccinarsi volontariamente.
All’imposizione per legge si dovrebbe arrivare solo come extrema ratio se una
eccesiva parte della popolazione facesse obiezione al vaccino così mettendo in pericolo
la salute propria e , per la possibile contagiosità, quella degli altri. Gli obbiettori
favorirebbero il permanere nel tempo di una pandemia che , senza diffusa
vaccinazione, difficilmente cesserà per sempre .
Non sarà facile prevedere la sanzione per i novax: sanzione penale, sanzione
amministrativa e pecuniaria, coazione fisica ? Quest’ultima meno probabile perché
potrebbe violare il principio , anche quello fissato dai nostri padri costituenti, della
libertà di scelta e della dignità della persona umana. Ma una sanzione ci sarà perché
non vi è obbligo se non c’è sanzione per l’inadempimento.
Meglio non arrivare a questi estremi e sperare che la maggior parte delle persone si
convincano del vaccino per la salute propria e per quella degli altri.
Vi è da considerare infine che mentre alcune malattie come la polio avevano effetti
devastanti sulla persona, la pandemia da Covid 19 colpisce la persona ma anche
l’economia e l’equilibrio sociale di intere nazioni con gravi effetti sui diritti e le
libertà (diritto al lavoro, libertà di movimento, di riunione, di impresa, ecc. ecc.) .
Per quanto mi riguarda sono già ultra convinto per la vaccinazione ma ciò che mi
auguro per i prossimi giorni è che anche il dibattito su questa delicata materia non
finisca in gazzarra. Il faro per orientarsi , come dicevo, c’è già ed è l’art. 32 secondo
comma della Costituzione.

Verona, 22.11.2020
Ernesto Mancini