Category Gruppo per la dignità ed il progresso di Sanità Diritti Civili e Funzione Pubblica

Lettera aperta al Presidente della Regione Calabria, on.le Roberto Occhiuto, per le sue dichiarazioni sui ritardi del Nuovo Ospedale della Piana (N.O.P.)

 

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Una Mela al giorno: la corretta misurazione della pressione arteriosa con il dott. Claudio Carallo

Con FìmminaTv, Calabria Condivisa e il gruppo per la dignità ed il progresso di Sanità, diritti civili e Funzione pubblica, procede nel suo lavoro di aiuto e partecipazione alla vita sociale calabrese ma non solo.
In questa puntata il dottor Claudio Carallo indica come effettuare in casa una quanto più corretta misurazione della pressione arteriosa … davvero utile!
Una guida veloce, semplice ma efficace.

http://www.fimminatv.it/puntate/una-mela-al-giorno-la-corretta-misurazione-della-pressione-arteriosa/


La Corte Costituzionale e i doveri del Legislatore sul tema del fine vita

Di Ernesto Mancini.

Con la recente sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibile il referendum abrogativo dell’art. 579 del codice
penale il quale punisce con una pena che va da sei a quindici anni di
reclusione “chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui.”
Se tale norma fosse stata abrogata si sarebbe potuto dare luogo, secondo i
promotori del referendum, alla c.d. “eutanasia legale” cioè al diritto, per
chi è affetto da malattia irreversibile e con sofferenze non sopportabili, di
richiedere l’assistenza di un medico per ottenere, previa sedazione profonda,
una morte liberatoria da una situazione insostenibile.
In realtà non è proprio così. La Corte ha spiegato che l’abrogazione tout
court della norma avrebbe legittimato condotte che vanno ben oltre il
caso dell’eutanasia.
Ora, per orientarsi in questa delicatissima materia sulla quale da anni vi sono
contrastanti posizioni di tipo politico ma anche giuridico, etico e religioso,
occorre fare una breve disamina dei casi più noti in cui si è proceduto al
trattamento di fine vita pur in presenza della norma penale sull’omicidio del
consenziente…

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iussoli calabria condivisa

Quando la terra è madre

Di Ernesto Mancini.


Lo ius soli e lo ius culturae sono diritti umani che le nostre leggi non riconoscono; anzi le forze politiche di destra li avversano, quelle di sinistra li sostengono ma senza determinazione o adeguata lotta politica. Non vengono neppure convocate manifestazioni di piazza con continuità e risultati  per cui anche i cittadini stanno solo a guardare al caldo delle loro case mentre il mare restituisce corpi di tanti uomini, donne e bambini che generano pietà, peraltro dopo un po’ rimossa.

Ne parla in questo articolo l’avv. Ernesto Mancini, socio di Calabria Condivisa, coordinatore del gruppo Diritti Civili.

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7 tesi da condividere

Renato Scordamaglia

Sono trascorsi più di 20 anni dalla nascita del sistema pubblico di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, a seguito dell’accordo tra il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Venti anni di costruzione di una rete nazionale (ex Sprar/Siproimi, oggi S.A.I.) che nonostante le contraddizioni politiche, legislative e istituzionali, ha infrastrutturato il sistema del welfare nelle amministrazioni locali che hanno aderito volontariamente alla rete dei servizi di accoglienza e integrazione. Si sono sviluppate così, nei piccoli e grandi Comuni italiani, una pluralità di pratiche di tutela dei beneficiari, nuove comunità di lavoratrici e lavoratori costituite da centinaia di figure professionali (operatori legali, psicologi, educatori, mediatori, ecc.)  che con molta probabilità avrebbero abbandonato la regione dei numeri negativi (come dargli torto). Innanzitutto migliaia di donne, giovani, famiglie, minori hanno intravisto l’opportunità di ricostruire i propri percorsi di vita e di acquisire i diritti fondamentali che nei rispettivi paesi d’origine gli erano stati negati.

Ma non tutta l’accoglienza brilla di solidarietà e di qualità professionale se rapportata alla superiore finalità di tutela dei diritti delle persone che, è una pena ricordarlo, fuggono da ingiustizie, persecuzioni, fame, guerre, catastrofi climatiche. Il risultato di un’accoglienza “senza qualità” non è conseguente solo ad appetiti a volte affaristici, è piuttosto l’esito prevedibile di scelte politiche e istituzionali di natura emergenziale: si è prediletto il concentramento di grandi numeri di persone in strutture che non avevano alcun vincolo rispetto agli standard di servizio che nelle esperienze degli ex Sprar/Siproimi  avevano invece “evitato tensioni sociali, sprechi e facilitato i processi di inclusione sociale”.

Le politiche dell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati sono notoriamente di competenza del Ministero dell’Interno, e così nella pianificazione del welfare sociale, di competenza regionale e comunale, prevale l’approccio securitario piuttosto che quello volto all’integrazione. Basterebbe rivolgere lo sguardo alle straordinarie iniziative di rigenerazione comunitaria che hanno caratterizzato le diverse e più disparate aree urbane e interne della Calabria. La materia dell’immigrazione non è un tema che riguarda gli “addetti ai lavori”, è una determinante dell’idea di comunità condivisa, del metodo con cui affrontare un fenomeno sociale che riguarda gli sconvolgimenti demografici, la cura delle persone, le filiere economiche, sociali e produttive, la riqualificazione delle aree a rischio di spopolamento.

A distanza di molti anni corriamo invece il serio rischio di un arretramento delle pur minime conquiste acquisite, a discapito di ogni forma di pregiudizio xenofobo.

Con la recente legge 173/2020 si rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, in attesa che un Decreto Ministeriale riformi i criteri organizzativi e gli standard di servizio delle strutture d’accoglienza.

E’ il momento per richiedere una riforma complessiva delle politiche per l’immigrazione!

Stiamo attraversando una fase storica che ci consente di analizzare i primi risultati di queste politiche, e così valutare quanto di buono o di opportunistico sia stato effettivamente realizzato, e quanto di strategico e innovativo possa ancora essere organizzato e strutturato, con innegabili benefici per tutto il paese.

E’ per questo motivo che ho raccolto le proposte elaborate da una rete diffusa di associazioni che si riconoscono sotto la sigla di “EUROPA ASILO”, proposte che ho inteso rilanciare in estrema sintesi in questa sede, non solo per dovere di informazione ma per  contribuire ad un’altra visione del mondo accogliente.

Le 7 tesi :

1) COSTRUIRE UN SISTEMA UNICO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE:

E’ fondamentale: a) definire gli standard di accoglienza, perché siano uniformi su tutto il territorio nazionale; b) prevedere il coordinamento generale del sistema di accoglienza, perché siano evitate situazioni eccessivamente difformi nelle diverse aree geografiche.

2) GOVERNANCE MULTILIVELLO AL PARI DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI:

Ricondurre la gestione dei servizi di accoglienza all’ambito di applicazione della legge 328/2000, riconoscendo che il sistema ordinario di accoglienza deve essere parte integrante del welfare nei diversi livelli di governance: nazionale, regionale e locale, così superando l’impostazione data dal Dlgs 112/98, che radica la competenza nel solo Ministero dell’Interno.

3) RUOLO DEL TERZO SETTORE E AFFIDAMENTO

Si ritiene che vada superata la ambiguità rispetto al ruolo del terzo settore nell’organizzazione del sistema di accoglienza, e il connesso annoso problema della modalità di affidamento del servizio. Pertanto gli Enti Locali potrebbero ricorrere a strumenti e procedure più coerenti con la natura delle prestazioni da svolgere.

4) EQUIPE MULTIDISCIPLINARI TERRITORIALI COME RISORSA DEL TERRITORIO

L’accoglienza è una risorsa per lo sviluppo e la salute dei territori e della comunità. A tale fine è fondamentale valorizzare e consolidare pratiche di accoglienza che:

  • utilizzano una metodologia di rete connettendo attori pubblici, soggetti privati rappresentativi del mondo produttivo, privato sociale e singoli cittadini;
  • favoriscono un approccio alla multidisciplinarietà territoriale dell’intervento;
  • coniugano il bisogno di pianificazione sociale degli interventi con il lavoro di comunità quotidianamente svolto dall’operatore;

5) NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E IMPATTO SOCIALE

Anche sulla base di esperienze già realizzate è necessario che alla valutazione storica, incentrata sulla concordanza tra capitolati e servizi e tra finanziamento erogato e rendicontazione, venga aggiunta la valutazione del processo sociale sotteso all’accoglienza.

6) SUPERAMENTO DEL MODELLO CAS (Centri di accoglienza straordinaria): OBIETTIVO GENERALE E STRATEGIA DI BREVE E MEDIO PERIODO

Ampliare al massimo la capienza del SAI ma anche ripristinare standard adeguati di accoglienza e di servizi alla persona nei CAS che, nel periodo 2018-2020, hanno subito un generale processo di radicale contrazione degli standard minimi di accoglienza, compromettendone spesso la funzionalità e dando vita a situazioni di serio degrado.

7) ENTE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO, REGISTRO DEGLI ENTI DI TUTELA

Occorre prevedere un Ente nazionale per il Diritto d’asilo a garanzia e tutela del sistema, la cui terzietà ed indipendenza è da ritenere fattore centrale nella governance del sistema, perché volto alla tutela di tutti gli attori (enti locali, enti di terzo settore, persone accolte) che vi prendono parte.


Il debito sanitario della Regione Calabria ed una norma di favore (fin troppo) nella legge di bilancio 2021

Nella legge di Bilancio 2021 che sta per essere approvata dal Parlamento è stato inserito un emendamento che consente alla Regione Calabria di accendere un mutuo trentennale per ripianare i debiti pregressi. Ne potrebbe conseguire la cessazione della gestione commissariale ma ciò può considerarsi ingiusto nei confronti di tutte le altre otto regioni a suo tempo commissariate le quali  uscirono da tale gestione virtuosamente senza ricorrere a mutui che erano vietati dalla legge sul commissariamento

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L’incredibile norma del decreto semplificazioni che esenta i funzionari pubblici dalla responsabilità amministrativa per colpa grave

Il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, meglio noto come “decreto semplificazioni”,
prevede all’art. 21 l’esenzione da responsabilità amministrativa per i funzionari
pubblici che cagionano danno all’Amministrazione a seguito di loro provvedimenti
anche se gravemente colposi. Sono tali i provvedimenti caratterizzati da grave
“negligenza, imprudenza ed imperizia nonché grave inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline” . Rimane dunque la sola responsabilità per dolo
mentre quella per colpa viene espunta dal nostro ordinamento.
La nuova disciplina, che avrà efficacia per un anno, è stata giustificata dal Governo
per evitare che i funzionari pubblici non adottino provvedimenti per “paura della
firma” cioè quel timore diffuso di azioni giudiziarie nei loro confronti con richiesta di
risarcimento danni. La “paura della firma”, detta anche “burocrazia difensiva” è un
fenomeno che, come si dirà, non è comunque ammissibile, ma intanto blocca l’azione
dei funzionari e con essa i procedimenti amministrativi loro affidati. Tali procedimenti
invece, se portati avanti, avrebbero effetti favorevoli rilevanti per il pubblico interesse
e spesso sono di ingente valore economico (appalti, progettazioni, lavori pubblici,
grandi forniture o servizi, ecc.).
Il Governo, nella medesima norma, ha invece lasciato inalterata la responsabilità
amministrativa per colpa grave ma solo per il caso di inerzia od omissione. Dunque,
rimane la responsabilità per i fatti omissivi mentre viene tolta per quelli commissivi.
La norma di cui all’art. 21 appare palesemente incostituzionale oltre che irragionevole
e dannosa per i seguenti motivi.
1) Irragionevolezza e dannosità della norma
Prima del decreto il funzionario pubblico – tale intendiamo l’amministratore di ente
pubblico, il dirigente e chiunque abbia un rapporto di servizio con l’Amministrazione
pubblica a prescindere dalla qualifica, – rispondeva del suo operato per dolo o colpa
grave (Legge Prodi n. 20/1994 art. 1) laddove per colpa grave s’intende, così come
chiarito in modo costante dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, “una sprezzante
trascuratezza dei doveri professionali resa palese da un comportamento improntato
alla massima negligenza o imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza dei
diritti e degli interessi da difendere ivi compresi quelli dell’ente di appartenenza”
Ora, per effetto del decreto, il funzionario pubblico sarà esente da tale responsabilità
nonostante la sua azione abbia i descritti connotati di grave ed imperdonabile
colpevolezza. Egli potrà firmare qualsiasi atto con la prospettiva di non essere
sottoposto ad alcuna azione per danno erariale e conseguente risarcimento.
La norma è irragionevole perché se è vero che da una parte rimuove la paura della
firma, dall’altra introduce il principio opposto e più deleterio della irresponsabilità
della firma, cioè la mancanza di assunzione di responsabilità per gli effetti del
provvedimento.
Il che è deplorevole perché i provvedimenti amministrativi, se non adottati con
prudenza, diligenza e perizia possono creare effetti dannosissimi per la società e i
cittadini che ne sono destinatari. Si pensi, per esempio, ad un appalto con prezzi
abnormi o prestazioni incongrue e ciò non per dolo ma per negligenza di chi li ha istruiti
od aggiudicati; si pensi ad opere pubbliche mal progettate o deliberate senza che
apportino alcun beneficio ma anzi solo spreco ed inutilità; e così oltre per tutte le vaste
materie, spesso con imputazioni di spesa milionaria, di cui si occupa la Pubblica
Amministrazione.
2) Incostituzionalità della norma
La norma è anche palesemente incostituzionale perché contrasta con l’art. 97 della
Costituzione il quale dispone che i pubblici uffici, e perciò soggettivamente i loro
funzionari, garantiscono il “buon andamento” dell’Amministrazione. Tale buon
andamento è sicuramente pregiudicato se i funzionari sono legittimati a non assumersi
alcuna responsabilità per gli atti che sottoscrivono e perciò agire con negligenza,
imprudenza od imperizia.
Si tenga presente, fra l’altro, che i provvedimenti ammnistrativi sono atti con i quali i
funzionari esercitano il potere pubblico (c.d.: esecutivo od amministrativo) che viene
loro conferito dalla legge per incidere, anche unilateralmente, su diritti ed interessi
di soggetti terzi (assunzioni, concessioni, autorizzazioni, divieti, ecc.), e, più in
generale , sull’interesse pubblico che è lo scopo di ogni provvedimento (urbanistica,
trasporti, ambiente, igiene e sanità, istruzione , ecc. ecc.). Sotto questo profilo la norma
è incostituzionale perché in contrasto con l’art. 28 della Costituzione il quale ,
disponendo che i funzionari ed i dipendenti pubblici sono “direttamente responsabili
per gli atti da loro compiuti” pretende invece la piena responsabilità degli stessi e non
ammette sconsiderate esenzioni.
3) Altre considerazioni
La lista di ulteriori argomentazioni contro la novità legislativa qui in esame è piuttosto
lunga per cui se ne dovrà fare sintesi.
3.1) Ingiustificatezza delle qualifiche e delle retribuzioni
Non si vede come possano continuare ad essere giustificate qualifiche e retribuzioni di
amministratori o dirigenti pubblici se questi sono esentati dalla responsabilità
amministrativa colposa. Sia le qualifiche che le retribuzioni sono infatti proporzionate
alla responsabilità che ne deriva. Riducendosi questa non possono che ridursi anche
quelle.
3.2) la paura della firma e la c.d. “burocrazia difensiva”
Il fenomeno della paura della firma, che porta alla c.d. “burocrazia difensiva esiste ed
è piuttosto diffuso. Esso può essere contrastato, fra l’altro, migliorando l’attività e la
professionalità dei magistrati inquirenti che troppe volte svolgono l’azione giudiziaria
senza che gli esiti delle inchieste diano poi ragione della necessità di tale intervento.
Le statistiche al riguardo, specie in materia di abuso d’ufficio, sono significative ed i
funzionari hanno ragione di lamentarsi.
3.3) Doveri del funzionario
Si può ritenere che il funzionario non debba comunque essere giustificato per la “paura
delle firma”. Infatti egli pospone l’interesse pubblico che deve perseguire all’interesse
personale di non correre rischi di azione giudiziaria. Piuttosto egli deve istruire al
meglio i propri provvedimenti , blindarli sotto il profilo della motivazione e così andare
avanti.
Sul punto si veda mio precedente articolo https://www.dirittoepersona.it/labusodufficio-il-danno-erariale-ed-il-problema-della-burocrazia-difensiva/
3.4) necessità di diversa scelta legislativa
3.4.1) Il Governo-Legislatore anziché introdurre questo esonero dalla responsabilità
amministrativa colposa avrebbe potuto agire diversamente dando chiara esplicitazione
di cosa si deve intendere in sede giudiziaria per “colpa grave” così come avviene nella
legge sulla responsabilità civile dei magistrati dove l’azione di rivalsa è limitata a casi
tassativi (es.: emissione di una sentenza di condanna per un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento- art. 2 legge n. 117/88 sulla
responsabilità civile dei magistrati). In questo modo sarebbe stata ridotta la eccessiva
discrezionalità dell’inquirente o del giudicante nell’affermare l’esistenza o meno di tale
presupposto.
3.4.2) Il Governo-Legislatore avrebbe anche potuto porre un tetto alla responsabilità
patrimoniale del funzionario che in caso di colpa grave risponde illimitatamente con
tutto il suo patrimonio al contrario di quanto accade per i magistrati che rispondono,
anche per i casi più gravi, con una sanzione, peraltro risibile, pari nel massimo a sei
mesi di retribuzione netta (ancora legge 117/88). Anche per i medici è stato
introdotto un tetto massimo, fino al triplo della retribuzione lorda di un anno (
legge Gelli–Bianco n. 24 del 9.3.2017 sulla responsabilità medica).
Va pure detto che il funzionario pubblico il quale prima del decreto era al primo posto
per esposizione al rischio di rivalsa nei suoi confronti perché ne rispondeva
illimitatamente con tutto il suo patrimonio, ora passa all’ultimo rispetto a
magistrati, medici ed altre categorie professionali, non dovendo più rispondere per le
sue azioni colpose. Insomma si è passati da un eccesso all’eccesso opposto: da
responsabilità illimitata a nessuna responsabilità.
3.5) Temporaneità della esenzione di responsabilità
Il Governo ha dichiarato che la scelta di rendere efficace per un anno la norma qui
contestata è stata giustificata dalla necessità di rimuovere la burocrazia difensiva. Se
questo era l’intento, che giustificazione ha il limite temporale di un anno ? E a cosa
serve un anno se le problematiche connesse a tale fenomeno non vengono risolte in
modo serio e definitivo sicché dopo un anno il fenomeno torna tal quale era prima del
decreto ? Possono ammettersi sperimentazioni temporali su questo tipo di scelte così
delicate ? Oppure c’è dietro un intento di rendere permanente la norma se nessuno si
oppone ?
3.6) L’omissione e l’inerzia
Il decreto mantiene la responsabilità per colpa grave per l’omissione e l’inerzia del
pubblico funzionario così implicitamente stabilendo che i fatti omissivi sono più
pericolosi di quelli commissivi. In nessuna branca del diritto questo è riscontrabile
perché il danno può essere ben più grave per un fatto commissivo che non per uno
omissivo. Si rischia, in altri termini, che un dirigente che adotta un provvedimento che
crea danni per milioni di euro non sia perseguito rispetto ad un altro che, per omissione
od inerzia, cagioni danno erariale per pochi spiccioli. Francamente qui siamo alla
schizofrenia legislativa.
4) Conclusione
Anche questa volta il legislatore ha cercato di risolvere i problemi della Pubblica
Amministrazione attraverso scorciatoie ma senza affrontare adeguatamente il tema
della burocrazia difensiva. E’ successo altre volte anche in altri ambiti : abolizione
della prescrizione penale e “fine processo mai” anziché risolvere in modo permanente
il nodo dei tempi irragionevoli del processo; aumenti costanti di sanzioni penali fino
quasi alla tirannia penale per esigenze di adulazione popolare ma senza alcun effetto
concreto riscontrabile; decreti sicurezza (recte: decreti Salvini) senza che siano risolti
i veri problemi dell’immigrazione anzi aggravandoli. E così oltre.
Ma ciò che è più grave è che uno dei tre poteri dello Stato, quello amministrativo,
per effetto di tale norma diventa ulteriormente inaffidabile data la legittimazione
della irresponsabilità erariale di chi lo esercita nei vari livelli in cui esso si
articola. Sono tempi molto duri per la legislazione italiana ed anche il problema
qui discusso ne è prova evidente.

Verona, 18 ottobre 2020
Avv. Ernesto Mancini


vaccinazione anticovid

La vaccinazione anticovid e la Costituzione

In questi giorni nei talk show televisivi e sui social network si assiste spesso a dibattiti
sulla questione se debba rendersi o meno “obbligatoria” la vaccinazione anticovid
quando sarà disponibile.
E’ prevedibile che anche successivamente tale questione sarà sempre più al centro delle
discussioni ed ognuno dirà la sua non sempre adeguatamente informato. Si
costruiranno così ore ed ore di dibattito mediatico nelle quali la confusione potrebbe
imperare sovrana specie in quei programmi televisivi, e non sono pochi, che non
brillano per serietà ed approfondimento dei temi mentre privilegiano litigiosità e
clamore.
I Novax non vedono l’ora di tornare al centro dell’attenzione anche per questa ghiotta
occasione.
I primi sondaggi demoscopici segnalano che c’è una forte presenza nella popolazione
di persone orientate a non vaccinarsi. Probabilmente per paura, per sfiducia nel
vaccino , per cautela in attesa di vedere cosa succede agli altri o, addirittura, per
negazionismo della malattia.
Va detto che la questione, come tante altre del resto, è stata già risolta dai nostri Padri
Costituenti i quali, all’art. 32 secondo comma della Costituzione, stabilirono che
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana” .
I Costituenti furono chiarissimi: uno Stato di Diritto non può tollerare la coazione al
trattamento sanitario perché sarebbe una grave violazione del diritto di ciascuno alla
propria corporeità . Tuttavia, se le cose si mettono male per l’intera comunità, può
intervenire il legislatore ad imporre il trattamento sanitario tutelando l’interesse
superiore alla protezione della stessa comunità.
In altri termini, ponderando i due interessi in gioco, quello del singolo a non vaccinarsi
e quello della comunità ad essere protetta, non c’è dubbio che questo prevale su quello.
Dunque, essendo la vaccinazione un trattamento sanitario, solo per legge se ne potrà
ordinare l’obbligatorietà. Si deve trattare di legge ordinaria, anche d’urgenza con lo
strumento del decreto-legge, e non certo di d.p.c.m. od ordinanze ministeriali o
regionali cioè di atti amministrativi.
Se così stanno le cose è opportuno che il Governo prepari per tempo efficaci
campagne di informazione scientifica con metodo divulgativo che raccomandino
a quante più persone possibile di vaccinarsi volontariamente.
All’imposizione per legge si dovrebbe arrivare solo come extrema ratio se una
eccesiva parte della popolazione facesse obiezione al vaccino così mettendo in pericolo
la salute propria e , per la possibile contagiosità, quella degli altri. Gli obbiettori
favorirebbero il permanere nel tempo di una pandemia che , senza diffusa
vaccinazione, difficilmente cesserà per sempre .
Non sarà facile prevedere la sanzione per i novax: sanzione penale, sanzione
amministrativa e pecuniaria, coazione fisica ? Quest’ultima meno probabile perché
potrebbe violare il principio , anche quello fissato dai nostri padri costituenti, della
libertà di scelta e della dignità della persona umana. Ma una sanzione ci sarà perché
non vi è obbligo se non c’è sanzione per l’inadempimento.
Meglio non arrivare a questi estremi e sperare che la maggior parte delle persone si
convincano del vaccino per la salute propria e per quella degli altri.
Vi è da considerare infine che mentre alcune malattie come la polio avevano effetti
devastanti sulla persona, la pandemia da Covid 19 colpisce la persona ma anche
l’economia e l’equilibrio sociale di intere nazioni con gravi effetti sui diritti e le
libertà (diritto al lavoro, libertà di movimento, di riunione, di impresa, ecc. ecc.) .
Per quanto mi riguarda sono già ultra convinto per la vaccinazione ma ciò che mi
auguro per i prossimi giorni è che anche il dibattito su questa delicata materia non
finisca in gazzarra. Il faro per orientarsi , come dicevo, c’è già ed è l’art. 32 secondo
comma della Costituzione.

Verona, 22.11.2020
Ernesto Mancini