INDICE:

 

1 premessa

2 soggetti beneficiari

3 oggetto dell’agevolazione

4 agevolazione

5 procedura di accesso all’agevolazione

6 valutazione delle domande

7 provvedimento di concessione

8 erogazione del contributo

9 Vigilanza, controlli e ispezioni

10 ipotesi di revoca

11 cumulo con altre agevolazioni

 

 

 

1 premessa

 

Il legislatore, con il c.d. decreto “Resto al sud”, riconosce una misura agevolativa, sottoforma di finanziamenti e contributi a fondo perduto, al fine di promuovere la costituzione da parte di giovani imprenditori di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominata “Resto al Sud”.

 

Successivamente, mediante alcuni decreti ministeriali e circolari, sono state definite:

  • le disposizioni attuative;
  • le modalità per la prestazione, ai previsti finanziamenti bancari, della garanzia del “Fondo di Garanzia per le PMI;
  • i termini e le modalità di presentazione delle domande.

 

 

2 soggetti beneficiari

 

La misura riguarda i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni, che, al momento della presenta­zione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • siano residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria (o entro 120 giorni se residenti all’estero);

 

  • non risultino già titolari di attività d’impresa in esercizio o beneficiari, nell’ultimo triennio (a decorrere dalla data di presentazione della domanda), di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;

 

  • siano già costituiti nella forma di impresa individuale o società, ivi incluse le società cooperative, al momento della presentazione dell’istanza o si costituiscano entro 60 giorni (o 120 giorni in caso di residenza all’estero) dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;

 

  • al momento dell’accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

 

  • i liberi professionisti ( in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche)

Società

Le società possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui sopra, a condizione che:

 

  • la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo;
  • gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti.

 

Tali soci non possono accedere alle agevolazioni in commento.

Mantenimento della residenza e della sede legale e operativa

Per tutta la durata del finanziamento, i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza e le PMI beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere la sede legale e operativa nelle suddette Regioni.

 

3 oggetto dell’agevolazione

 

Sono finanziabili:

  • attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo;
  • Commercio;
  • attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

 

A seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione di Resto al Sud, sono state ricomprese tra le attività ammissibili quelle afferenti alla sezione M della classificazione Ateco – attività professionali, scientifiche e tecniche – e alla sezione G della classificazione Ateco – commercio all’ingrosso e al dettaglio.

 

Restano, pertanto, escluse dalle agevolazioni le attività economiche rientranti nelle seguenti sezioni della classificazione Ateco:

 

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, ad eccezione della divisione 3 – Pesca e acquacoltura

L – Attività Immobiliari ad eccezione della classe 68.20 “affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing”

O – Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria

T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

 

3.1 Avvio dei progetti – tempistiche

 

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente:

 

  • alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • ovvero alla data di costituzione della società, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

 

A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore (Invitalia) accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.

Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

 

3.2 Spese ammissibili

 

Sono ammissibili alle agevolazioni in esame le spese, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto.

4 agevolazione

 

La misura agevolativa consiste in un finanziamento per la realizzazione del progetto imprenditoriale fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun richiedente.

 

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000,00 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000,00 euro.

 

Per le attività imprenditoriali nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni in commento, 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014.

 

Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, è così articolato:

  • 50% come contributo a fondo perduto, erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
  • 50% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità e alle condizioni economiche definite dall’apposita convenzione, da rimborsare entro otto anni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.

 

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

 

  • 000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
  • fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

 

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

 

Il suddetto finanziamento bancario è assistito:

  • da un contributo in conto interessi erogato da Invitalia;
  • dalla garanzia prestata dal “Fondo di Garanzia per le PMI”, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal citato DM 15.12.2017.

 

 

Massimali

Le agevolazioni sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal DL 91/2017 e, con riferi­mento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti comunitari de minimis.

La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell’agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.

5 procedura di accesso all’agevolazione

Le agevolazioni in commento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedi­mento a sportello.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

 

Non è possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, più domande di agevolazione.

 

Le domande sono comunque valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e le agevola¬zioni sono concesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettro­nico.

La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

 

5.1 Richiesta integrazioni

 

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti illeggibile, errata e/o incompleta, Invitalia provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione.

Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

6 valutazione delle domande

 

Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione richiesta, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Invitalia termina l’istruttoria entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione).

 

Il procedimento di valutazione comprende:

  • la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni;
  • l’esame di merito.

 

Quest’ultimo è basato sui seguenti criteri di valutazione:

 

  • adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
  • capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
  • potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di marketing;
  • sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio economico, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
  • verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilità della garanzia del “Fondo di Garanzia per le PMI”.

 

Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, Invitalia invia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7.8.90 n. 241.

All’esito del procedimento istruttorio o di quest’ultima procedura, Invitalia:

  • individua i soggetti beneficiari;
  • comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l’esito della valutazione.

 

7 PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione viene trasmesso via PEC all’interessato che, nel termine di 10 giorni, dovrà restituirlo controfirmato digitalmente a pena di decadenza.

 

8 EROGAZIONE CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due.

Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

8.1 Prima richiesta

La richiesta del contributo a fondo perduto:

  • deve riguardare almeno il 50% del programma di spesa;
  • avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva,

Può avvenire soltanto dopo l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. A tal fine è necessaria la documentazione attestante almeno:

  • la disponibilità dei locali idonei all’attività;
  • l’avanzamento contabile del programma d’investimento;
  • autodichiarazione dell’inesistenza di procedure esecutive, procedi­menti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa medesima;
  • l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario.

Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione, Invitalia, entro 30 giorni, procede all’erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.

8.2 Saldo

La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, pena  la revoca dell’agevolazione.

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla suddetta docu­mentazione:

  • la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa;
  • l’autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

L’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è subordinata all’esito positivo della verifica della documentazione e del sopralluogo di verifica degli investimenti realiz­zati e delle spese sostenute. Successivamente Invitalia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’eroga­zione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.

8.3 Contributo in conto interessi

L’erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento entro i 30 giorni precedenti la scadenza della singola rata.

8.4 Parziale realizzazione del programma di spesa

In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni  è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili.

 

9 VIGILANZA, CONTROLLI E ISPEZIONI

In ogni fase del procedimento, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare:

  • le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;
  • lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

E’ quindi indispensabile tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate.

 

10 IPOTESI DI REVOCA

Invitalia dispone la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, quando:

  • è verificata l’assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documenta­zione prodotta risulti incompleta o irregolare;
  • i soggetti beneficiari, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione, risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • i soggetti beneficiari, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione, tra­sferiscano la residenza al di fuori delle Regioni ammesse, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle age­volazioni, entro il prescritto termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
  • il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restitu­zione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’atti­vità, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario si trovi sotto­posto ad una procedure concorsuale con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;

il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;

  • il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva e all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;
  • negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in rela­zione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal DM 174/2017 ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.

In tali caso, il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

10.1 Recupero coattivo dell’agevolazione

La revoca, totale o parziale, è disposta da Invitalia, che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi mediante la procedura di iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/73 maggiorando le somme dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

11 CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni in commento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazione concesse all’im­presa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti comunitari de minimis.

 

 

Professionisti di riferimento:

 

Antonio Dinami

a.dinami@studiodinami.com

3397515763

 

Paolo Germanò

pgermano73@gmail.com

3394703693

 

 

 

Data

15/02/2024