La vaccinazione anticovid e la Costituzione

In questi giorni nei talk show televisivi e sui social network si assiste spesso a dibattiti
sulla questione se debba rendersi o meno “obbligatoria” la vaccinazione anticovid
quando sarà disponibile.
E’ prevedibile che anche successivamente tale questione sarà sempre più al centro delle
discussioni ed ognuno dirà la sua non sempre adeguatamente informato. Si
costruiranno così ore ed ore di dibattito mediatico nelle quali la confusione potrebbe
imperare sovrana specie in quei programmi televisivi, e non sono pochi, che non
brillano per serietà ed approfondimento dei temi mentre privilegiano litigiosità e
clamore.
I Novax non vedono l’ora di tornare al centro dell’attenzione anche per questa ghiotta
occasione.
I primi sondaggi demoscopici segnalano che c’è una forte presenza nella popolazione
di persone orientate a non vaccinarsi. Probabilmente per paura, per sfiducia nel
vaccino , per cautela in attesa di vedere cosa succede agli altri o, addirittura, per
negazionismo della malattia.
Va detto che la questione, come tante altre del resto, è stata già risolta dai nostri Padri
Costituenti i quali, all’art. 32 secondo comma della Costituzione, stabilirono che
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana” .
I Costituenti furono chiarissimi: uno Stato di Diritto non può tollerare la coazione al
trattamento sanitario perché sarebbe una grave violazione del diritto di ciascuno alla
propria corporeità . Tuttavia, se le cose si mettono male per l’intera comunità, può
intervenire il legislatore ad imporre il trattamento sanitario tutelando l’interesse
superiore alla protezione della stessa comunità.
In altri termini, ponderando i due interessi in gioco, quello del singolo a non vaccinarsi
e quello della comunità ad essere protetta, non c’è dubbio che questo prevale su quello.
Dunque, essendo la vaccinazione un trattamento sanitario, solo per legge se ne potrà
ordinare l’obbligatorietà. Si deve trattare di legge ordinaria, anche d’urgenza con lo
strumento del decreto-legge, e non certo di d.p.c.m. od ordinanze ministeriali o
regionali cioè di atti amministrativi.
Se così stanno le cose è opportuno che il Governo prepari per tempo efficaci
campagne di informazione scientifica con metodo divulgativo che raccomandino
a quante più persone possibile di vaccinarsi volontariamente.
All’imposizione per legge si dovrebbe arrivare solo come extrema ratio se una
eccesiva parte della popolazione facesse obiezione al vaccino così mettendo in pericolo
la salute propria e , per la possibile contagiosità, quella degli altri. Gli obbiettori
favorirebbero il permanere nel tempo di una pandemia che , senza diffusa
vaccinazione, difficilmente cesserà per sempre .
Non sarà facile prevedere la sanzione per i novax: sanzione penale, sanzione
amministrativa e pecuniaria, coazione fisica ? Quest’ultima meno probabile perché
potrebbe violare il principio , anche quello fissato dai nostri padri costituenti, della
libertà di scelta e della dignità della persona umana. Ma una sanzione ci sarà perché
non vi è obbligo se non c’è sanzione per l’inadempimento.
Meglio non arrivare a questi estremi e sperare che la maggior parte delle persone si
convincano del vaccino per la salute propria e per quella degli altri.
Vi è da considerare infine che mentre alcune malattie come la polio avevano effetti
devastanti sulla persona, la pandemia da Covid 19 colpisce la persona ma anche
l’economia e l’equilibrio sociale di intere nazioni con gravi effetti sui diritti e le
libertà (diritto al lavoro, libertà di movimento, di riunione, di impresa, ecc. ecc.) .
Per quanto mi riguarda sono già ultra convinto per la vaccinazione ma ciò che mi
auguro per i prossimi giorni è che anche il dibattito su questa delicata materia non
finisca in gazzarra. Il faro per orientarsi , come dicevo, c’è già ed è l’art. 32 secondo
comma della Costituzione.

Verona, 22.11.2020
Ernesto Mancini